Affiliata alla International Liaison Committee dell' International Neuropsychological Society |
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Regolamento |
Pagina 24 di 25 Art. 23 - Articolazione della SupervisioneLa Supervisione si uniforma ai seguenti criteri: a) è un aiuto da parte di un collega a ciò qualificato ad un collega interessato ad acquisire le capacità appropriate per la pratica professionale nell’ambito della neuropsicologia e/o della psicoterapia cognitivo-comportamentale, configurandosi, quindi, come un sostegno al processo di apprendimento e crescita professionale dell’allievo, nonché personale; b) offre informazione, aiuto e sostegno ad un allievo in formazione, affinchè possa utilizzare le varie tecniche di assessment e condurre un trattamento cognitivo e compotamentale valido ed efficace con i pazienti che ha in carico al momento attuale, affinchè acquisisca gradatamente la capacità di impostare e condurre autonomamente un trattamento appropriato, con una gamma eterogenea di casi e di varia complessità; c) parte della supervisione deve garantire l’approfondimento di problematiche relazionali nella conduzione del caso, nonché l’esame e l’approfondimento delle caratteristiche dell’allievo che vengono a interagire e, talora ed interferire, con il trattamento a diversi livelli: cognitivo, emotivo, comportamentale; d) la supervisione ha per sua elezione carattere preferibilmente individuale, ma possono essere considerate modalità di lavoro in piccolo gruppo (max 5 allievi) in relazione ai contenuti indicati al punto c; e) l’allievo che abbia completato il primo anno di attività formativa prende direttamente contatto con un supervisore e concordata la data d’inizio della supervisione, ne trasmette formale comunicazione al Centro o Istituto di riferimento ed all’AINp. Il supervisore è tenuto ad informare il Centro o Istituto di riferimento e l’AINp dell’inizio di ogni supervisione, di interruzioni che si protraggono per periodi superiori alle pause eventualmente concordate, delle rinunce ed eventuali sospensioni definitive; f) l’allievo può interrompere la supervisione in corso e , presentando domanda al C.D. esponendo appropriate motivazioni, può procedere a nuovi accordi con altro supervisore per iniziare una supervisione ex novo; g) il supervisore può interrompere la prosecuzione della sua attività qualora sussista l’eventualità dell’inidoneità dell’allievo ed una improduttiva prosecuzione della supervisione. Il Supervisore, inoltre, ha il dovere di scoraggiare l’assunzione in carico da parte dell’allievo di casi non rapportati alle sue effettive capacità, giacchè possono costituire danno per i pazienti e negative esperienze per l’allievo. Se l’allievo persiste in detta condotta il supervisore è esentato dal proprio dovere di aiuto e di sostegno ed è libero di sospendere unilateralmente la supervisione. In tali casi, il supervisore ne dà formale e motivata comunicazione all’AINp. L’allievo ha facoltà di ricorrere e chiedere di intraprendere una seconda supervisione ed il C.D. ha facoltà di accogliere la richiesta e designare d’ufficio la persona al Supevisore. Ove questa seconda Supervisione fosse interrotta ancora per palese inidoneità, questa sospensione va considerata definitiva ed inappellabile.; h) durante il corso della supervisione è prevista una “supervisione in itinere”, che consiste in una valutazione delle caratteristiche personali, tecniche e professionali del supervisionato. L’obiettivo è quello di fornire al supervisore personale indicazioni sullo stile interattivo e sulle capacità terapeutiche del candidato, formulate da un collega estraneo alla relazione supervisore-supervisionato. La supervisione in itinere si svolge nel momento in cui è stata svolta almeno metà della supervisione personale. Il C.D. assegna un supervisore in itinere al supervisionato; i) la verifica in itinere si svolgerà nel corso di almeno due incontri, della durata orientativa di 60 minuti e dovranno essere tenuti preferibilmente presso il supervisore designato e, comunque, con modalità e tempi idonei. Nel corso degli incontri il supervisore in itinere valuterà:
l) entro 30 giorni successivi all’ultimo incontro, il supervisore della verifica in itinere invierà una relazione sulle proprie osservazioni e considerazioni al supervisore personale e, per conoscenza, alla Segreteria del Centro o Istituto riconosciuto ed all’AINp. |
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