Pagina 20 di 25 Art. 19 - Modalità di riconoscimento da parte dell’AINp delle Scuole di Formazione quadriennali post-universitarie Il Consiglio Direttivo (C.D.) può riconoscere centri privati AINp (U.O.L.), che ne facciano specifica richiesta, come Centri o Istituti abilitati a condurre corsi di formazione quadriennali post-laurea in “Neuropsicologia e Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale” sotto l’egidia e la garanzia dell’AINp. Tali Centri o Istituti devono essere in possesso delle garanzie atte a poter essere riconosciuti dal Ministero dell’Università, al fine di conseguire valore legale. Il C.D. riconosce un centro privato AINp, come Istituto di Formazione, in base alle garanzie scientifiche e professionali e alle dotazioni logistiche e di sussidi vari che esso può garantire; il C.D., inoltre, approva uno o più responsabili scientifici e didattici dei corsi per ognuno dei centri. Tali responsabili possono o meno essere anche i responsabili amministrativi e organizzativi del centro stesso, ma devono avere comunque lo status di Socio Ordinario AINp ed essere Docenti o Supervisori AINp.
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