Pagina 11 di 25 Art. 10 - Funzioni ed attribuzioni del Collegio dei Probiviri Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’AINp o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto dell’AINp, tenendo conto dei principi di tutela dell’associazione, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l’attività dell’AINp. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti e sarà nominato dal Consiglio Direttivo.
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