Pagina 14 di 22 Art. 13 - Revisori dei Conti I Revisori dei Conti, in numero di tre membri, sono eletti fra i Soci Ordinari in sede dell’Assemblea dei Soci, oppure scelti tra gli iscritti nell’apposito Albo dei Revisore dei Conti, nominati dall’Assemblea stessa. I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell’AINp e riferiscono annualmente all’Assemblea dei Soci, con relazione scritta. Hanno l’obbligo di controfirmare i bilanci consuntivi, approvandone la loro regolarità. I revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui sono discussi i bilanci ed a quelle in cui la loro presenza sia richiesta dal Presidente. Hanno la facoltà di fare inserire a verbale le loro eventuali osservazioni in materia che riguar da la loro attività. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull’osservanza delle leggi in materia fiscale e del presente Statuto.
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